Le 7 (più una) cose da sapere sulla Nuova Direttiva Macchine

30 ott 2019 / di GM International

Categorie: Safety news

L’ultima edizione della Guida applicativa europea alla Direttiva Macchine ha introdotto importanti novità interpretative. Vediamo quali sono le principali.

L’obiettivo della Sicurezza Macchine è assicurare la sicurezza dei lavoratori, degli impianti e degli utenti che operano a contatto con macchinari di vari tipo, integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione, fino a una corretta installazione e manutenzione.

Fabbricanti e Datori di lavoro devono assicurare la conformità dei macchinari presenti in azienda secondo l’articolo 70 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) che si si applica alle macchine fabbricate dal 1996 con marchio CE; alle macchine antecedenti al 1996 per le quali si predisporrà la verifica secondo l’allegato V per i requisiti minimi di sicurezza; alle macchine modificate per le quali si deve procedere con la nuova certificazione.

Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE (entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009 e denominata Nuova Direttiva Machine) la macchina è definita come “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”. La più recente novità normativa è data dall’edizione
2.1 della Guida europea alla Direttiva 2006/42/CE, uscita a fine luglio 2017 e resa pubblica a inizio 2018.

Contiene importanti novità interpretative. Ecco le principali:


1. Prescrizioni sull’utilizzo delle macchine. Nella messa in servizio di una macchina, i regolamenti e le direttive nazionali stabiliti dai diversi stati membri non devono in alcun modo interferire con quanto stabilito dalla direttiva stessa.

2. Stato dell’arte. Si introduce il concetto di “Stato dell’arte”. Al momento della fabbricazione, il produttore è obbligato a dotare la macchina delle misure di sicurezza più adeguate anche in base allo stato dell’arte della tecnologia.

3. Destinazione d’uso. Viene ripresa l’importanza della destinazione d’uso di una macchina, fondamentale per il produttore come per l’utilizzatore e per il personale non addestrato, al fine di valutarne la sicurezza.

4. Significato di “attrezzatura”. Un’attrezzatura è intesa come macchina solo nel suo insieme e in funzione dell’uso specifico a cui è destinata.

5. Significato di “quasi macchina”. Per quasi-macchina si intende un’attrezzatura che non può eseguire una specifica applicazione autonomamente ed è quindi incorporata in un macchinario a cui può essere applicata la Direttiva

6. Significato di “insiemi di macchine”. Per “insieme di macchine” si intendono macchine o quasi-macchine, disposte e comandate in modo da garantire un funzionamento completo nel loro insieme con una correlazione delle misure di sicurezza “Safety protections”.

7. Gestione dei cambiamenti. Quando vengono apportati dei cambiamenti che introducono nuovi rischi rendendo di conseguenza insufficienti le misure di sicurezza presenti, il produttore ha l’obbligo di rimarcare CE la macchina.

C’ è poi un ulteriore spunto interpretativo offerto dalla rivoluzione digitale in corso e dai programmi nazionali ispirati a Industria 4.0. Su queste basi, le istituzioni e le imprese stanno iniziando a ragionare sull’opportunità di introdurre una nuova Direttiva Europea “sulle macchine intelligenti” con lo scopo di regolamentare l’interazione uomo-macchina e il crescente peso di cybersecurity, intelligenza artificiale, IoT, Big Data e altre tecnologie digitali a bordo delle macchine.
Si noti infine che a seconda del settore di impiego, in armonia alla Direttiva Machine, possono essere applicate altre norme, direttive e omologazioni relative alla sicurezza che GM International integra nei propri prodotti: ATEX e IECx, EAC ex, Nepsi, Tiis per la sicurezza intrinseca, DNV e KR per la nautica, SIL e TUV per la sicurezza funzionale, UL, FM, CSA per il mercato nordamericano, oltre ad altre certificazioni metrologiche internazionali.

 

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